PUBBLICO IMPIEGO - ACCESSO - CONCORSO - Cons. Stato Sez. IV, 28-11-2017, n. 5572

PUBBLICO IMPIEGO - ACCESSO - CONCORSO - Cons. Stato Sez. IV, 28-11-2017, n. 5572

Il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego; tuttavia può derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) e il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici uffici (art. 51 Cost.) e il cui vaglio di costituzionalità passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal Legislatore.Il principio del concorso pubblico non è declinato dalla Carta fondamentale entro rigidi ed invalicabili parametri numerici, ma deve essere ragionevolmente applicato dal legislatore, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità sua propria, in funzione dello specifico settore normato. Cons. Stato Sez. IV, 28-11-2017, n. 5572

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8062 del 2016, proposto da L.G. e D.D., rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Roberto Toscano, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pileggi in Roma, via Chiana, 48;

contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

F.V. ed altri, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9219 del 2016, proposto da:

Paolo Gallea, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello, 55;

contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

B.L. ed altri, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

quanto ad entrambi i ricorsi:

della sentenza del T.a.r. per il Lazio - Sede di Roma, Sez. II-ter n. 6740 del 13 giugno 2016, resa tra le parti, concernente approvazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Toscano e Scoca e gli avvocati dello Stato Natale e Greco;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I signori C.M. ed altri hanno partecipato al concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato indetto in data 23 novembre 2011, risultando all'esito idonei non vincitori.

Con ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio hanno svolto un duplice ordine di censure:

- in primis hanno lamentato l'illegittimità costituzionale del vigente testo dell'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 201 del 1995 (ove è contenuta la disciplina "a regime" per la nomina a vice ispettore del Corpo Forestale dello Stato), nella parte in cui, prevedendo delle riserve a favore del personale interno gravanti sull'aliquota assunzionale riservata agli esterni, già di per sé pari al 50 per cento dei "posti disponibili", ridurrebbe la possibilità di accesso dall'esterno ad una soglia inferiore al 50 per cento dei "posti disponibili", in assunta lesione degli articoli 51 e 97 della Costituzione (si cita, quale tertium comparationis, il disposto dell'art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001); analogo stigma marchierebbe, a fortiori, l'art. 34 del D.Lgs. n. 87 del 2001, che, con riferimento ai "posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004", limita al 35 per cento la possibilità di accesso dall'esterno;

- in subordine, hanno stigmatizzato l'illegittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso "nella parte in cui conferma l'attribuzione di n. 34 posti, tra quelli complessivamente assegnabili, ai candidati idonei riservisti (interni) ... nominandoli vincitori, anziché ai candidati idonei non riservisti (esterni)", categoria cui essi appartengono.

I ricorrenti hanno premesso che, ai sensi dell'originario testo dell'art. 15 del D.Lgs. n. 201 del 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo Forestale (ossia, appunto, quella di vice ispettore) si conseguiva:

"a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami ... Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame ... riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore ... Un terzo dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio".

Il successivo D.Lgs. n. 87 del 2001, art. 7, avrebbe, poi, aggiunto all'esposta fattispecie sub a) un'ulteriore riserva in favore del personale interno, prevedendo che "al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente".

Il decreto in oggetto, inoltre, avrebbe stabilito una peculiare disciplina derogatoria: nell'art. 34, infatti, si legge che "nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, e alla riserva del sesto di posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, come segue: a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto; b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono".

Ad avviso dei ricorrenti, l'accesso per gli esterni non potrebbe essere inferiore al 50 per cento dei "posti disponibili", con conseguente illegittimità delle due disposizioni menzionate nella parte in cui contraggono al di sotto di tale soglia la possibilità di accesso dall'esterno; in subordine, la disposizione dell'art. 34 dovrebbe essere letta nel senso che le vacanze determinatesi nell'ambito del triennio 2001 - 2004, a prescindere dal momento di indizione dei concorsi (uno interno l'altro esterno) volti a colmarle, sarebbero in radice escluse dalla normativa generale: per quanto qui di interesse, in particolare, l'aliquota esterna, limitata al solo 35 per cento dei posti resisi disponibili nel corso del triennio medesimo, non sarebbe gravata da alcuna riserva a favore del personale interno, invero non prevista dall'articolo in commento.

Del resto, con apposito concorso interno indetto in data 20 dicembre 2004 l'Amministrazione avrebbe provveduto ad assumere 182 unità (poi elevate a 183) di personale già in servizio nel Corpo, pari al 65 per cento delle vacanze allora registrate: la restante porzione del 35 per cento, corrispondente a 99 posti, sarebbe pertanto per così dire "scivolata" in avanti nel tempo e, dunque, ricompresa nel primo concorso pubblico immediatamente successivo, ossia proprio quello oggetto del presente ricorso.

L'Amministrazione, dunque, avrebbe errato allorché, nella formulazione della graduatoria finale del concorso indetto nel 2011, ha computato la quota di riserva a favore del personale interno - pari ad un sesto per i sovrintendenti e ad un ulteriore sesto per il personale del Corpo che, a prescindere dal grado, avesse "almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando" - su tutti i 400 posti messi a concorso (a loro volta pari al 50 per cento delle scoperture dell'organico alla data di indizione della procedura), senza previamente escludere quelli (pari, come detto, a 99) corrispondenti al 35 per cento delle vacanze complessivamente determinatesi nell'ambito del triennio 2001 - 2004, su cui non avrebbe dovuto incidere, a tenore del D.Lgs. n. 87 del 2001, nessuna riserva.

Operando in tal modo, hanno lamentato i ricorrenti, l'accesso dall'esterno sarebbe stato doppiamente penalizzato, giacché la riserva del doppio sesto a favore del personale interno sarebbe stata computata anche con riferimento alla più limitata e pregiudizievole percentuale del 35 per cento cui la disciplina speciale del decreto n. 87 limitava, nel triennio 2001 - 2004, la possibilità di accesso dall'esterno.

Oltretutto, con decreto n. 21398 del 21 ottobre 2014, recante ampliamento dei posti a concorso da 400 a 480, i posti riservati agli interni sarebbero addirittura stati incrementati di un'unità (ossia da 26 a 27) mediante il contestuale computo delle due riserve di un sesto, procedura cui, in tesi, doveva essere preferita un'applicazione separata di ciascun sesto, al fine di evitare l'indebito arrotondamento all'unità superiore poi difatti verificatosi.

L'Amministrazione, costituitasi anche con produzioni documentali, ha sostenuto che il concorso non poteva che essere regolato dalla normativa vigente ratione temporis, ossia il D.Lgs. n. 201 del 1995 come emendato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 87 del 2001, considerata - al pari dell'art. 34 del D.Lgs. n. 87 del 2001 - pienamente conforme alla Carta fondamentale.

Sono intervenuti ad opponendum alcuni soggetti contro-interessati all'accoglimento del ricorso.

Rinunciata l'istanza cautelare, il ricorso è stato respinto nel merito con l'impugnata sentenza, con cui il T.a.r. ha confutato tutte le argomentazioni dei ricorrenti.

Alcuni fra gli originari ricorrenti hanno interposto due distinti appelli a ministero di diversi difensori, riproponendo criticamente le censure svolte in prime cure.

L'Amministrazione, costituitasi in ambedue i ricorsi, ha svolto difese scritte nel solo ricorso allibrato al n.r.g. 2016/9219.

I due ricorsi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza del 9 novembre 2017, non meritano accoglimento.

Il Collegio provvede, anzitutto, alla riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., in quanto afferenti alla medesima sentenza.

In via pregiudiziale il Collegio osserva che l'eccezione di tardività svolta dalla difesa erariale nel ricorso n.r.g. 2016/9219 per la mancata impugnazione illo tempore del bando di concorso in parte qua si palesa infondata: al momento dell'indizione della procedura, infatti, i ricorrenti non avevano subito alcuna lesione attuale, posto che le clausole in punto di riserve non avevano, nell'immediato, alcun effetto escludente.

Né può dubitarsi della concretezza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, certo prospetticamente avvantaggiati, quali idonei, dallo scorrimento della graduatoria per l'aliquota esterna conseguente all'eventuale accoglimento del ricorso.

Nel merito, il Collegio osserva che la quaestio juris sottesa alla presente controversia, riferita al computo delle riserve, impone a monte di procedere all'esatta individuazione della disciplina applicabile al concorso de quo e di scrutinare la connessa questione di costituzionalità.

Procedendo con ordine, il Collegio rileva che la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti è manifestamente infondata.

E', anzitutto, inconferente il riferimento all'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, come noto, circoscrive "la possibilità per l'Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti" nella misura massima del "50 per cento di quelli messi a concorso".

L'articolo in questione, infatti, è dettato nell'ambito di un provvedimento legislativo riferito al pubblico impiego privatizzato, mentre, come noto, il Corpo Forestale dello Stato è, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 36 del 2004, "Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della L. 1 aprile 1981, n. 121", recante il "nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e che, peraltro, all'art. 16, comma 3, già inseriva il Corpo fra le "Forze di Polizia".

Orbene, le "Forze di Polizia" sono escluse dalla privatizzazione del pubblico impiego dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001 e rimangono, di contro, soggette ad una regolamentazione del rapporto d'impiego di carattere tutto pubblicistico.

Ciò precisato in limine, nello scrutinare la questione devono tenersi presenti i seguenti profili:

- la specialità e la delicatezza dei compiti assegnati al Corpo, responsabile della "difesa del patrimonio agroforestale italiano e della tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema", ossia di valori di diretta rilevanza costituzionale (art. 9 e 44 della Costituzione), nonché deputato all'espletamento sia di "servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della L. 1 aprile 1981, n. 121"e di "controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane", sia di "attività di polizia giudiziaria";

- la peculiarità dei caratteri del rapporto impiego presso il Corpo, il cui personale si vede riconosciute facoltà e, specularmente, doveri diversi ed ulteriori rispetto a quanto accade negli "ordinari" impieghi civili alle dipendenze dello Stato (cfr. l'art. 3, comma 8, della L. n. 36 del 2004, a tenore del quale "Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano"); più in generale, poi, il Corpo è improntato ad un principio gerarchico che, pur non raggiungendo i caratteri propri del mondo militare, cionondimeno riveste un rilievo ben maggiore che nell'impiego civile;

- la specificità delle mansioni proprie di ogni diverso ruolo all'interno del Corpo (cfr. il Capo I del D.Lgs. n. 201 del 1995), la cui diversità non può non riflettersi anche sul crinale delle modalità di provvista del rispettivo personale.

Alla luce di tali oggettive peculiarità, la scelta legislativa calata negli articoli 34 del D.Lgs. n. 87 del 2001 e 15 del D.Lgs. n. 201 del 1995 non presenta profili di illegittimità costituzionale.

Anzitutto, il principio del concorso pubblico non è declinato dalla Carta fondamentale entro rigidi ed invalicabili parametri numerici, ma deve essere ragionevolmente applicato dal legislatore, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità sua propria, in funzione dello specifico settore normato.

La Corte Costituzionale, premesso che "il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego", ha tuttavia precisato che "può derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) e il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici uffici (art. 51 Cost.) e il cui vaglio di costituzionalità passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore" (così, ex multis, la sentenza n. 213 del 2010).

Siffatte deroghe, ha aggiunto la Corte nel precedente in commento, "possono ritenersi consentite a condizione ... che la legge bilanci in modo equilibrato il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico con i sistemi alternativi allo stesso, stabilendo delle percentuali rigorose entro le quali è consentito, all'ente pubblico, il ricorso alle procedure di selezione interne", in maniera tale che non sia "esclusa o irragionevolmente ridotta, attraverso norme di privilegio, la possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso".

In sostanza, secondo la Corte i "meccanismi di selezione" debbono avere un "carattere aperto" e debbono garantire "che l'assunzione di personale a seguito di concorso pubblico" non "sia relegata a ipotesi marginali" ovvero sia limitata a "percentuali esigue e, comunque, non predeterminate".

In tale ottica, l'art. 34 del D.Lgs. n. 87 del 2001, che circoscrive alla (comunque non esigua) percentuale del 35 per cento l'aliquota esterna di alimentazione del ruolo degli ispettori, si giustifica in relazione alla natura transitoria della disposizione, riferita al solo triennio 2001 - 2004 ed inquadrata nel più ampio "riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato" cui il D.Lgs. n. 87 del 2001 è interamente dedicato.

A fortiori, dubbi non possono porsi in relazione all'art. 15 del D.Lgs. n. 201 del 1995, che peraltro fissa alla superiore misura del 50 per cento l'aliquota esterna: la previsione legislativa di due riserve, ciascuna pari ad un sesto, a favore di specifiche categorie di personale interno non può convincere del contrario, non solo per le oggettive specificità dell'impiego presso il Corpo che, evidentemente, hanno fatto ritenere al legislatore come prioritaria la preservazione delle professionalità maturate in servizio, ma anche perché il meccanismo delle riserve presuppone il superamento con esito positivo delle prove concorsuali da parte dei beneficiari, di talché non frustra le esigenze poste a base del principio del pubblico concorso.

Quanto alle censure svolte in subordine, il Collegio osserva che, secondo i ricorrenti, la disposizione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 87 del 2001, espressamente riferita alla "prima applicazione del presente decreto" e priva di alcun preciso limite temporale, recherebbe una disciplina speciale riferita ai "posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004", la cui provvista sarebbe in radice sottratta all'ordinaria disciplina recata dal D.Lgs. n. 201 del 1995 a prescindere dal momento di effettiva indizione dei relativi concorsi, che potrebbe anche verificarsi a significativa distanza di tempo.

Ad avviso dell'Amministrazione, invece, la normativa in commento avrebbe natura temporanea e, conseguentemente, non potrebbe essere utilmente richiamata quale base normativa di una selezione indetta nel 2011, ossia ben sette anni dopo il decorso del triennio considerato dalla disposizione.

In proposito, il Collegio osserva che l'art. 34 ha sicuramente natura speciale: con esso, infatti, il legislatore, con riferimento alle vacanze del triennio 2001 - 2004, deroga espressamente alla generale ed ordinaria disciplina afferente all'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo Forestale, prevedendo, in particolare, un maggior peso per l'aliquota interna (65 per cento) rispetto a quella esterna (35 per cento), su cui, di converso, non vengono fatte gravare riserve.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, tale normativa ha pure un implicito carattere temporaneo (rectius transitorio), in quanto tesa non a disciplinare in via definitiva (ossia anche pro futuro) le modalità di copertura delle vacanze che si determinino nel triennio 2001 - 2004, bensì a regolamentare, con orizzonte temporale limitato al triennio in questione, i procedimenti assunzionali che, in tale arco di tempo, l'Amministrazione intenda svolgere.

Spingono a tale conclusione ragioni testuali e sistematiche.

Sul crinale testuale si evidenzia che l'art. 34, teso a stabilire le "aliquote e le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori" in dichiarata deroga all'ordinaria disciplina recata dal D.Lgs. n. 201 del 1995, non introduce, tuttavia, alcuna eccezione al generale principio di discrezionalità dell'Amministrazione in punto di copertura degli organici: come correttamente osservato dai Giudici di prime cure, infatti, nell'ordinamento "non esiste una norma che obblighi l'Amministrazione a mettere a concorso tutti i posti vacanti in un determinato momento".

La disposizione, in altre parole, è volta a disciplinare il quomodo delle eventuali assunzioni cui l'Amministrazione intenda in tale arco di tempo procedere, ma lascia salva ed impregiudicata, a monte, la relativa discrezionalità in punto di an.

Sotto altro profilo, peraltro, la disposizione considera separatamente i corridoi assunzionali per gli interni e gli esterni: l'attivazione dell'uno, in sostanza, non implica né comporta la contemporanea attivazione dell'altro (conforme T.a.r. Lazio, Sez. II-ter, 5 giugno 2012, n. 5059, non impugnata e relativa ad un contenzioso afferente al riferito concorso interno bandito dal Corpo in data 20 dicembre 2004, ove si legge che "non sussiste alcun obbligo espressamente previsto dalla legge di procedere in uno stesso momento alla copertura dei posti mediante pubblico concorso per esami e mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame"); del resto, se la discrezionalità amministrativa circa l'an della provvista di personale è, come è, lasciata intonsa dalla norma, ben può l'Amministrazione esercitarla percorrendo, come fatto nella specie, solo una delle due strade individuate dalla legge.

In una più ampia cornice sistematica, si osserva poi che i procedimenti amministrativi sono informati al principio tempus regit actum: un concorso bandito nel 2011, dunque, è naturaliter disciplinato dalla normativa "a regime" vigente (ossia quella generale recata dal D.Lgs. n. 201 del 1995 come emendata nel corso del tempo), salvo che una chiara, univoca e precisa disposizione di legge, caratteri che per vero non si riscontrano nel mentovato art. 34 del D.Lgs. n. 87 del 2001, stabilisca diversamente.

Con maggiore sforzo motivazionale, il Collegio osserva che l'art. 34 presenta un ordito testuale - primo elemento da considerare in chiave esegetica ed insuperabile argine ad interpretazioni rivenienti da considerazioni sistematiche o teleologiche - non idoneo a dimostrare l'effettiva intenzione del legislatore di sottrarre in pianta stabile "i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004" all'ordinaria disciplina dell'accesso al ruolo degli ispettori: difettano, in proposito, sia un'espressa eccezione al generale principio di discrezionalità dell'Amministrazione in punto di assunzione di personale, sia concreti spunti letterali atti a lumeggiare la natura sistemica ed "ordinaria" della disposizione.

Al contrario, la dizione "nella prima applicazione del presente decreto" contenuta nell'incipit della disposizione e la collocazione topografica stessa dell'articolo, posto in coda al decreto, costituiscono solidi profili per inferirne la natura transitoria, ossia volta a disciplinare la copertura delle vacanze di quel triennio nei limiti in cui l'Amministrazione vi intenda procedere: è noto, del resto, che la disciplina di rango legislativo che consente alle Amministrazioni l'assunzione di personale ha, salvo precise, puntuali e specifiche eccezioni, natura non di vincolo ma di mera autorizzazione, nel rispetto della discrezionalità organizzativa intrinsecamente (e necessariamente) propria dei corpi amministrativi.

In conclusione, non si tratta, come paventato nel ricorso allibrato al n.r.g. 2016/9219, di un'elusione del dettato legislativo, ma di una inapplicabilità di quel dettato legislativo, che, all'epoca di indizione del concorso per cui è causa, aveva già esaurito i suoi effetti transitori: peraltro, posto che l'Amministrazione aveva la mera facoltà, non il dovere, di coprire le vacanze manifestatesi nel triennio 2001 - 2004, anche una scelta negativa in proposito ha configurato, a suo tempo, una "applicazione del decreto".

Non può neppure sostenersi, come fatto nel ricorso allibrato al n.r.g. 2016/8062, che la norma dell'art. 34 sia stata applicata "per metà": essa, di contro, non è stata ab ovo applicata, posto che non era più in vigore.

L'Amministrazione, alla data di indizione del bando (2011), ha computato la quota delle esistenti vacanze cui far fronte con concorso pubblico secondo la normativa volta per volta applicabile ratione temporis (il 35 per cento di quelle maturate ante 2004 ed il 50 per cento di quelle verificatesi dopo) ed ha, poi, applicato alla conseguente procedura selettiva le disposizioni che l'unica ed unitaria legge vigente detta "a regime" per l'assunzione hic et nunc nel ruolo degli ispettori.

In particolare, il richiamo al D.Lgs. n. 87 del 2001 contenuto nell'epigrafe del bando di concorso è semplicemente volto a dimostrare che nei posti messi a concorso vi sono anche quelli corrispondenti alle vacanze ante 2004: il D.Lgs. n. 87 del 2001, del resto, aveva esaurito i propri effetti con il decorso del triennio 2001 - 2004, per cui la disciplina da esso recata era priva di attualità al momento di indizione del bando, né era necessaria una specifica motivazione per giustificare la mancata applicazione di una disposizione transitoria non più vigente.

Di converso, l'Amministrazione non avrebbe potuto computare le vacanze ante 2004 da destinare agli esterni secondo i criteri della normativa vigente (ossia nella misura del 50 per cento), giacché ciò avrebbe concretato una interpretatio abrogans del medesimo D.Lgs. n. 87 del 2001, il quale, limitatamente al periodo di vigenza, ha esplicato pienamente i propri effetti.

Né hanno pregio le censure in punto di computo dei posti riservati agli interni a seguito dell'innalzamento dei posti messi a concorso.

In disparte la circostanza che, con decreto 10 novembre 2014, i posti sono stati ulteriormente incrementati sino a 481 e che il terzo di 81 è esattamente 27, il Collegio osserva che il computo simultaneo delle due riserve di un sesto è conseguenza del fatto - non specificamente contestato ex adverso - che tutti i posti riservati ai sovrintendenti sono stati computati (cfr. art. 15 del D.Lgs. n. 210 come modificato dall'art. 7del D.Lgs. n. 87 del 2001) a beneficio della categoria per così dire generica degli appartenenti al Corpo: sarebbe stato, per vero, incongruo procedere con calcoli separati per stabilire la riserva a favore di un'unica aliquota di personale.

Per le esposte ragioni, quindi, i ricorsi riuniti debbono essere integralmente respinti.

La complessità giuridica della vicenda, oggetto di un tessuto normativo di lettura oltremodo difficile, suggerisce la compensazione delle spese di lite, anche in considerazione della mancata costituzione dei contro-interessati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

 


Avv. Francesco Botta

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